Il giorno 09 del mese di Luglio dell’anno 2008, in Messina, Via Consolare Valeria, sono presenti i signori:
- ARCO ALESSANDRO, nato a Messina il 31/03/1966 residente a Messina. Viale Annunziata, c.f. RCALSN66C31F158B;
- CALABRO’ MARIA PIA, nata a Messina il 09/01/1956, residente a Messina, Via Terranova, c.f. CLBMRP56A49F158V;
- CUZZOCREA MARIOLINA, nata a Seminara (R.C.) il 26/10/1946, residente a Messina Piazza Fulci n.1, c.f. CZZMRA46R66I600L;
- DONATO ANTONELLA, nata a Messina il 05/07/1966, residente a Messina, Via Campo delle Vettovaglie, c.f. DNTNNL66L45F159T;
- FORTINO ADELE, nata a Messina il 20/12/1941, residente a Messina , Via Placida 36, c.f. FRTDLA41T60F158H;
- FORTINO CARLA, nata a Messina il 01/07/1940, residente a Messina Viale della Libertà 395, c.f. FRTCRL40L41F158H;
- MARTELLA MARIA ISABELLA , nata a Messina il 01/09/1945, residente a Messina, via Natoli, c.f. MRTMSB45P41F158U;
- PUGLISI LETIZIA, nata a Messina, il 11/07/1970, residente a Messina, via della Munizione, n.3, c.f. PGLLTZ70L51F1580;
- RICEVUTO GUSTAVO, nato a Trapani il 04/06/1945, residente a Messina, Via N. Fabrizi 87, c.f. RCVGTV45H04L3315;
- ROCCO ESTER, nata a Napoli il 08/04/1937, residente a Messina, via Consolare Pompea, c.f. RCCSTR37D48F839A.
Viene designato, in qualità di Presidente dell’Assemblea degli associati così riunita, la signora.
Fortino Carla la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra Puglisi Letizia quale Segretaria verbalizzante del presente atto.
I presenti, di comune accordo, stipulano e convengono quanto segue:
ART. 1
COSTITUZIONE
Fra i suindicati comparenti, viene costituita, ai sensi della legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n° 266 e della legge della Regione Siciliana 7/6/1994 n.22 e successive modifiche ed integrazioni, una libera associazione di volontariato avente la seguente denominazione: “Il BUCANEVE”(simbolo della vita e della speranza)” Amici della Terapia Intensiva del Policlinico Universitario di Messina.
L’Associazione potrà utilizzare la seguente denominazione abbreviata: “IL BUCANEVE”.
ART. 2
SCOPI – FINALITA’
Gli scopi, le finalità nonchè la disciplina ed il funzionamento dell’Associazione sono indicati nello Statuto che, si allega sotto la lettera “A” al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale.
Lo statuto viene approvato all’unanimità.
ART. 3
SEDE
L’Associazione ha sede in Messina, presso il Policlinico Universitario di Messina.
ART. 4
PRINCIPI ISPIRATORI
L’Associazione è apartitica e si ispira ai seguenti principi: assenza di fini di lucro anche indiretto, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, sovranità dell’Assemblea dei soci, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle attività economiche e commerciali marginali, devoluzione dell’intero patrimonio, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore in caso di scioglimento o cessazione dell’associazione, partecipazione non temporanea alla vita dell’Associazione.
ART. 5
DURATA
L’associazione ha durata illimitata nel tempo.
Per tutta la durata dell’Associazione non potranno essere distribuiti, né direttamente né indirettamente, avanzi di gestione, riserve, fondi o residui di capitale.
ART. 6
ORGANI SOCIALI
CONSIGLIO DIRETTIVO
I presenti provvedono ad eleggere, in deroga alle norme statutarie, per il primo mandato triennale del Consiglio Direttivo, i signori :Arco, Calabro’, Fortino, Puglisi, De Luca, Santoro, Palermo
ai quali, contestualmente attribuiscono le cariche di :
Sig. Fortino Carla, Presidente;
Sig. Arco Alessandro, Vice-Presidente;
Sig. Puglisi Letizia , Segretaria;
Sig. De Luca Antonella, Consigliere;
Sig. Palermo Liliana, Consigliere;
Sig. Santoro Maria Amalia, Consigliere;
Sig. Calabrò Maria Pia, Consigliere.
ART. 7
ESERCIZIO SOCIALE
Il primo esercizio sociale si chiuderà in data 31/12/2008.
ART. 8
SPESE
Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, se dovute, si convengono ad esclusivo carico dell’associazione qui costituita.
ART. 9
I presenti , in deroga alle norme statutarie provvedono a stabilire l’importo della quota sociale che, per il primo anno sarà di Euro 30,00.
STATUTO
DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
”IL BUCANEVE ( simbolo della vita e della speranza)”
Amici della Terapia Intensiva del Policlinico Universitario di Messina
COSTITUZIONE
ART. 1
E’ costituita, in conformità al dettato della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e Legge Regione Siciliana 7/6/1994 n.22, l’Associazione di volontariato denominata “Il BUCANEVE (simbolo della vita e della speranza)” Amici della Terapia Intensiva del Policlinico Universitario di Messina”. L’Associazione potrà utilizzare la seguente denominazione abbreviata: “ IL BUCANEVE.”.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 comma 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 l’associazione viene di diritto considerata ONLUS ( Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ).
Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana, allo spirito di azione nella salvaguardia della vita e dei beni ed ai principi della convivenza pacifica nell’ambito del pluralismo democratico.
Essa non ha fini di lucro e non privilegia alcuna fede religiosa, politica o sindacale e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale.
SEDE – DURATA
ART. 2
L’Associazione ha sede in Messina, presso il reparto di Terapia Intensiva del Policlinico Universitario di Messina, via Consolare Valeria.
L’Assemblea dei soci, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, senza necessità di modifica del presente statuto nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione Sicilia e del territorio nazionale.
La durata dell’Associazione è illimitata.
SCOPI – FINALITÀ – ATTIVITÀ
ART. 3
L’Associazione, con l’azione diretta, personale, spontanea e gratuita dei propri aderenti opera nei seguenti settori :
– solidarietà sociale
– socio-sanitaria
– promozione dei diritti civili e della persona
L’Associazione, intende perseguire le seguenti finalità:
a) Accogliere il bambino prematuro o con grave patologia e i suoi familiari
b) Accorciare i tempi del ricovero favorendo un rapido avvicinamento del bambino ai propri genitori per evitare così il disagio psicologico sia del piccolo sia dei genitori
c) Realizzare una maggiore “umanizzazione delle cure” che porti al coinvolgimento attivo dei genitori e ad una conseguente loro maggiore presenza accanto al figlio
d) Stimolare la conoscenza dei problemi dei neonati prematuri o dei neonati con gravi patologie, stimolando la sensibilità sociale verso le famiglie che vivono questa esperienza
e) Costituire una rete di volontari adeguatamente preparati che coadiuvino il personale del reparto nel fornire un adeguato counseling e un supporto morale e psicologico alle famiglie
f) Sostenere l’Unità Operativa di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Policlinico di Messina .
Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, potrà:
- Svolgere un’attività di sostegno durante tutte le fasi della permanenza in ospedale : arrivo in reparto,degenza, dimissione, ritorno a casa
- Realizzare un’area relax all’interno del Reparto per rendere più confortevole la permanenza dei genitori dei piccoli ricoverati
- Realizzare una ludoteca per far vivere ai bimbi, che possono farlo, momenti di spensieratezza e di allegria
- Realizzare un sito web, uno spot televisivo, incontri radiofonici o televisivi sulle problematiche relative ai bambini prematuri o ai neonati con gravi patologie
- Creare un partenariato con altre associazioni di volontariato o anche con club cittadini
- Indire manifestazioni e iniziative volte ad un’attenta opera di sensibilizzazione e, nello stesso tempo, alla raccolta di fondi ( concerti, partite di calcio, mostre mercato, ecc).
L’Associazione, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi descritti, stipulare accordi e/o convenzioni con Istituzioni, Enti Pubblici, privati ed altre Associazioni, con le modalità e nei limiti di cui all’art.10 della L.R. n . 22/94 e all’art.7 della L. 266/91.
L’Associazione fa proprio e promuove al suo interno il principio delle “pari opportunità” tra uomo e donna.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di attività commerciali e produttive marginali.
L’Associazione riconosce e potrà aderire ad altre organizzazioni nazionali, internazionali aventi gli stessi scopi, salvaguardando la propria autonomia, entro i limiti legati alla natura giuridica rivestita dall’Associazione stessa, che è un’organizzazione di volontariato costituitasi ai sensi della legge n.266/91.
L’Associazione ed i suoi appartenenti non possono svolgere o gestire in proprio attività che risultino essere in contrapposizione con il contenuto degli articoli dello statuto e delle norme di legge;
I SOCI
ART. 4
L’Associazione è costituita da tutti coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e da tutti coloro che, condividendone le finalità, desiderano contribuire con la loro opera personale volontaria e gratuita ad esaltare e realizzare gli scopi e le finalità dell’Associazione indicate nell’art. 3 del presente statuto.
La domanda di ammissione va indirizzata al Consiglio Direttivo, che delibererà in ordine all’accettazione o al rifiuto della domanda del richiedente. In caso di rifiuto il richiedente ha facoltà di proporre ricorso, entro 30 giorni, all’assemblea dei soci.
La qualifica di socio si perde per:
a – decesso
b – mancato pagamento della quota associativa annuale
c – gravi fatti a carico del socio
d – inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, e / o di eventuali regolamenti
e – comportamenti contrastanti le finalità dell’Associazione
L’esclusione, di cui ai punti b), c), d) ed e), è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso all’Assemblea dei soci, la quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento contenente le motivazioni per le quali sia stata deliberata.
Il diritto di voto nell’assemblea ordinaria e straordinaria è esercitabile dal socio maggiore di età e solo se in regola con il versamento del contributo associativo che deve essere regolarizzato preferibilmente trenta giorni prima dell’Assemblea.
I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie :
a) Soci Fondatori
b) Soci Onorari
c) Soci ordinari
La divisione dei Soci nelle categorie di cui sopra non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell’Associazione, in particolare, ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione stessa.
ART. 5
Sono Soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla fondazione dell’Associazione, sottoscrivendo l’atto costitutivo.
Art.6
Sono Soci Onorari quelle persone che meritano particolare riconoscenza dall’Associazione, vengono proclamati tali su delibera del Consiglio Direttivo.
Non sono tenuti al pagamento della quota sociale, né sono soggetti alle disposizioni degli articoli 4, 8, 10. del presente Statuto.
Art.7
Sono Soci Ordinari tutti coloro la cui domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, verrà accettata dall’organo competente e che verseranno, all’atto dell’ammissione,la quota sociale stabilita.
OBBLIGHI E DIRITTI DEGLI ADERENTI
ART. 8
I Soci sono tenuti a:
• osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali:
• versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea dei Soci;
• svolgere le attività preventivamente concordate;
• mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.
I Soci hanno il diritto di:
• partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e di votare direttamente o per delega; è ammessa una sola delega per ogni socio:
• partecipare alle attività promosse dall’Associazione
• conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali
• accedere agli atti e ai registri dell’Associazione
• dare le dimissioni in qualsiasi momento
• proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo
• discutere e approvare i rendiconti economici
• eleggere ed essere eletti membri degli Organismi direttivi
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.
ORGANI
ART. 9
Sono organi dell’Associazione:
1) L’Assemblea dei Soci
2) Il Consiglio Direttivo
3) Il Presidente
L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.Tutte le cariche sono elettive ed assunte a titolo gratuito.
ASSEMBLEA DEI SOCI
ART. 10
L’Assemblea è composta da tutti i soci, con uguali diritti, ed è l’organo sovrano dell’Associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
I Soci si riuniscono in Assemblea ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo. L’Assemblea può essere convocata quando se ne ravvisi la necessità da parte del Consiglio Direttivo o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l’Assemblea é validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l’assemblea è costituita qualsiasi sia il numero dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.
Gli amministratori, non hanno voto nelle deliberazioni riguardanti le loro responsabilità.
Per modificare lo Statuto,l’assemblea straordinaria, sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
L’assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione almeno 15 giorni prima di quello fissato per la convocazione.
L’avviso di convocazione contiene il luogo, il giorno e l’ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno riguardante le decisioni da adottare.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
• provvedere alla elezione degli organi sociali
• approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo
• approvare gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione proposti dal Consiglio
• deliberare gli importi della quota associativa annuale e il termine entro il quale effettuare il ver-
Spetta all’Assemblea straordinaria:
• deliberare sulle modifiche del presente Statuto
• deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio
Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all’avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro socio che sia in regola con i versamenti sociali. Ciascun delegato può essere portatore di un massimo di una delega.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi l’Assemblea nomina un proprio Presidente.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 11
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ed ad un massimo di sette membri eletti dall’Assemblea, tra i soci dell’associazione iscritti nel libro soci.
Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Essi decadono, di norma, qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno tutte le volte i cui è necessario deliberare in ordine all’ammissione di nuovi soci, alla stesura del consuntivo, nonché per la fissazione delle quote sociali.
Il Consiglio è convocato mediante lettera o avviso affisso all’albo contenente il luogo, il giorno e l’ora della riunione e l’elenco delle materie da trattare.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Nel caso in cui, per dimissioni o altro motivo, vengano a mancare uno o più consiglieri, il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere più anziano o quello rimasto in carica, deve, entro due mesi, convocare l’Assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. Nelle more della convocazione dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla sostituzione dei membri mancanti, salva, in ogni caso, ratifica dell’Assemblea appositamente convocata.
I consiglieri, così eletti dall’Assemblea o cooptati, cesseranno dalla carica congiuntamente agli altri.
Compete al Consiglio Direttivo:
– compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
– fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione, anche eventualmente con la predisposizione di appositi regolamenti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea
– sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine del mese di dicembre e il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo a quello interessato;
– determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa
– eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più vice presidenti)
– scegliere il Segretario (eventualmente il Tesoriere)
– accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti
– deliberare in merito all’esclusione degli aderenti
– ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati
dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza
– istituire gruppi o sezioni di lavoro.
PRESIDENTE
ART. 12
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
Il Presidente:
– ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
– è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura e di qualsiasi tipo da pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze
– ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa
– convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio
– in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva
In caso di assenza per impedimento o cessazione della carica, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera di conferma.
PATRIMONIO
ART. 13
Il patrimonio dell’ Associazione è costituito:
– da beni mobili ed immobili che potrebbero diventare di sua proprietà
– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio
– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio
Le entrate dell’ Associazione sono costituite da:
– quote associative e contributi degli aderenti
– contributi di privati
– contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche
– contributi di Organismi internazionali
– donazioni e lasciti testamentari
– rimborsi derivanti da convenzioni
– entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
BILANCIO
ART. 14
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente e quello preventivo per il successivo esercizio; entrambi devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, secondo le modalità di cui infra.
I bilanci dell’Associazione saranno pubblici ed essi debbono restare depositati presso la sede dell’associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 15
In caso di scioglimento deliberato dall’assemblea dei soci con le modalità di cui all’art.7 del presente statuto, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 16
Per quanto non stabilito dal presente statuto o dai regolamenti interni si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.